L’articolo 17-bis del D.Lgs. 472/97, reintrodotto dal D.Lgs. 87/2024, disciplina l’istituto dell’acquiescenza processuale
L’articolo 17-bis del D.Lgs. 472/97, reintrodotto dal D.Lgs. 87/2024, disciplina l’istituto dell’acquiescenza processuale, consentendo al contribuente di definire una controversia tributaria in caso di annullamento parziale dell’atto impugnato.
Condizioni Applicative
L’acquiescenza processuale può essere esercitata se:
- L’ente impositore ha parzialmente annullato l’atto impugnato in autotutela.
- Il contribuente rinuncia al ricorso.
- L’atto non è divenuto definitivo.
Effetti
L’acquiescenza processuale comporta:
- La riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’importo originariamente irrogato.
- L’estinzione del giudizio.
- La compensazione delle spese processuali.
Atti Impugnabili
L’acquiescenza processuale è applicabile agli atti impugnabili per i quali è possibile avvalersi dell’acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/97) o della definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/97), ad esempio:
- Avvisi di accertamento
- Avvisi di liquidazione (in alcune fattispecie)
- Atti di contestazione di sole sanzioni (esclusi gli omessi versamenti)
- Avvisi di recupero di crediti d’imposta inesistenti o indebitamente utilizzati
Rinuncia al Ricorso
La rinuncia al ricorso deve essere effettuata dal difensore, con procura speciale, e deve contenere l’espresso riferimento all’art. 17-bis del D.Lgs. 472/97 e all’istituto di definizione agevolata applicato.
Perfezionamento e Versamento
L’acquiescenza processuale si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata entro 60 giorni dalla notifica dell’autotutela parziale. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F23 o F24, anche mediante compensazione.