Bonus edilizi: rifiuto delle cessioni già accettate successive alla prima

da | 18 Apr 2024 | novità fiscali

L’Agenzia dell’Entrate fornisce le soluzioni da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.

Circolazione dei crediti edilizi

Con la Circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative circa i crediti d’imposta di cui all’art. 121 DL 34/2020 e nello specifico in merito al rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima, già accettate. Con il citato documento del Fisco, sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato art. 121 DL 34/2020. Invero, la norma in commento disciplina le diverse modalità di fruizione dei “bonus edilizi”, intendendosi per tali quelle agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano determinate tipologie di lavori, come le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. In tema, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in determinati casi, è prevista la possibilità di optare, alternativamente: per uno sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettata

L’Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Premesso ciò, in alcuni casi, può accadere che la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla; oppure, cedente e cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”. In tali situazioni, secondo il Fisco, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata dal cessionario, utilizzando il modello allegato alla citata circolare. Il modello in esame deve essere inviato all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Ipotesi della revoca della cessione afferente ai crediti tracciabili

A partire dal 1° maggio 2022, l’articolo 121, comma 1-quater, DL 34/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Premesso ciò, qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, il Fisco ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della “Piattaforma”.

Ipotesi della revoca della cessione afferente ai crediti non tracciabili

Le disposizioni dell’articolo 121, comma 1-quater, DL 34/2020 si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021, che restano non tracciabili. In questi casi di non tracciabilità, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Gli effetti della revoca

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Diversamente, il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. Pertanto, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, “se ancora nei termini di legge”. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla “Piattaforma”.

Comunicazione del cessionario dei crediti non utilizzabili

Nel caso in cui il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221 del 23 novembre 2023. Tale procedura, a differenza della soluzione operativa fornita dalla Circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

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