L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento di marzo della guida per l’acquisto della casa, nella quale sono state riviste alcune domande e risposte non più attuali, così da renderla sempre al passo con i tempi.
La guida contiene tutte le novità per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, le modifiche in tema di credito d’imposta sul riacquisto della prima casa, pari al registro o all’IVA pagata in occasione del primo acquisto agevolato, e l’ultima proroga sulla sospensione degli adempimenti relativi alle agevolazioni.
Under 36
La bussola predisposta dall’Agenzia delle Entrate, per orientarsi tra le agevolazioni fiscali previste per chi acquista la prima casa, al capitolo dedicato ai giovani acquirenti sotto i 36 anni, ai quali spettano sconti più consistenti, ricorda che possono fruire degli stessi anche per tutto il 2024, a condizione che abbiano sottoscritto e registrato un contratto preliminare d’acquisto entro il 31 dicembre 2023, come stabilito dal DL 215/2023 dopo la conversione.
Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito pari alle imposte versate in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”.
Credito d’imposta sul riacquisto
Un’altra novità, effettuata per allineare i contenuti alle informazioni fornite dalla Circ. AE 19 giugno 2023 n. 15/E, interessa chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra, beneficiando, questa volta, di un credito d’imposta pari al registro o all’IVA pagati per il primo acquisto agevolato. Questo può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione con altri tributi e contributi dovuti tramite F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta. In ogni caso, per espressa disposizione normativa, il credito eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non può essere rimborsato.
Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile. In questa ipotesi l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Se il contribuente intende beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà (Ris. AE 11 maggio 2004 n. 70/E).